- QUARTO CONTO ENERGIA
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Quarto Conto Energia ( scarica il decreto )

Con il compromesso raggiunto tra il ministero dello Sviluppo economico e quello dell'Ambiente sul testo del decreto che fissa i nuovi incentivi per il fotovoltaico, il Consiglio dei Ministri di giovedì ha espresso parere positivo sul decreto per il quarto conto energia e i ministri Prestigiacomo e Romani hanno contestualmente firmato il testo. Gli incentivi del Quarto Conto Energia partiranno dal momento in cui i nuovi impianti fotovoltaici saranno allacciati alla rete elettrica, ma in caso di ritardi nella connessione sarà previsto un indennizzo ai proprietari degli impianti.
Un tetto più restrittivo
Il costo totale degli incentivi al fotovoltaico previsto per il periodo 2013-2016 è di 1,36 miliardi per un obiettivo di potenza di 9.700 MW. Gianni Chianetta di Assosolare ha denunciato "un taglio sostanziale del tetto di spesa sia per il 2011 che per il 2012". Un taglio del tetto di spesa previsto per gli aiuti che scende a 300 milioni di euro contro i 447 milioni della bozza presentata alle Regioni. Tuttavia fino a settembre gli impianti, specialmente quelli di grande potenza, potranno accedere alle nuove tariffe (decurtate) senza iscrizione nel registro dei grandi impianti con la sola comunicazione al GSE. Scatta dunque la corsa alla fine lavori al 31 agosto, così come è avvenuto per il decreto Salva Alcoa del 2010.
Premiare la filiera locale
Il presidente delle Regioni Vasco Errani, riconosce il ruolo degli incentivi per lo sviluppo di una filiera italiana del fotovoltaico (circa il 50% degli investimenti rimangono ad imprese italiane, riconosce il Solar Energy Report del Politecnico di Milano). Si tratta di una filiera strategica per il futuro, ammette il governatore e a tal fine va sostenuta. Va in questa direzione l'introduzione del premio del 10% per chi installa pannelli la cui produzione (relativamente ai materiali) sia riconducibile per non meno del 60% all'interno della Unione Europea e il rafforzamento dei controlli sul materiale installato.
Piccoli impianti
Rispetto alla bozza e' stato poi rivisto il limite dei piccoli impianti se installati su edifici. Si passa dai 200 kW previsti nella bozza di decreto ad 1 MW. Ciò consentirà di beneficiare di tariffe maggiori e di non incappare nel tetto di spesa incentivabile. Stesso trattamnento per impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche. Per gli impianti a terra il limite del piccolo impianto sarà di 200kW operanti in regime di scambio sul posto. introdotte le misure incentivanti per i condomini con impianti fino a 20 kW di potenza.
Sostituzione amianto
Si è inoltre trovato un accordo sulla maggiore premialità per la bonifica dall'amianto nel momento in cui si installano pannelli solari. Il premio del 10% previsto nella bozza verrebbe trasformato in 5 cent di Euro/kWh.
Sono previsti ulteriori premi per:
5 per cento per i pannelli fotovoltaici ubicati in zone industriali, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati;5 per cento anche per i piccoli impianti realizzati da comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
5 cent per gli impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o di amianto.
Premi per uso efficiente dell'energia
Bisognerà dotarsi di un attestato di certificazione energetica dell'edificio su cui è ubicato l'impianto per godere del premio maggiorativo per la contestuale riduzione del fabbisogno termico dell'involucro dell'edificio, che dovrà essere di almeno il 10 per cento. Il premio non deve eccedere il 30% e va riconosciuto nell'anno solare successivo è pari alla "metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita".
Smaltimento dei moduli
IL decreto attribuisce al produttore la responsabilità dello smaltimento dei moduli una volta che questi siano giunti a fine vita.TARIFFE
Quello che tutti attendevano era il quadro economico dei nuovi incentivi. Sulla scia del 3° conto energia e ispirandosi al modello tedesco, il ministero ha previsto un calo graduale delle tariffe nel corso del 2011 che tocca punte del 20% a dicembre 2011.
Per questo primo periodo le tariffe sono fissate di mese in mese con una forchetta che va dai 38,7 cent al kW/h di giugno ai 29,8 cent al kW/h di dicembre per i piccoli impianti tra 1 e 3 kW sugli edifici fino a scendere all'interno di una forchetta compresa tra i 23,1 cent kW/h a giugno e i 17,2 cent al kW/h a dicembre per i grandi impianti oltre i 5 MW non realizzati su edifici.
Riportiamo di seguito le tabelle allegate al decreto che vanno comparate con quella attualmente in vigore
tariffe del TERZO CONTO ENERGIA in vigore fino al 31 maggio 2011

tariffe previste da giugno 2011 ad agosto 2011

tariffe previste da settembre 2011 a dicembre 2011

tariffe per l'anno 2012

DAL 2013 SI CAMBIA!
Incentivi parametrati alla potenza installata
A partire dal primo semestre 2013 il costo indicativo sarà pari a 240 mln per arrivare nel secondo semestre 2016 a quota 86 milioni, l'obiettivo di potenza sarà nello stesso periodo e cioè il primo semestre 2013 di 1115 MW fino ad arrivare a 1480 MW nel secondo semestre 2016. Si tratta dell'adozione del modello tedesco che prevede tetti di spesa al raggiungimento dei quali viene rimodulata la tariffa nel periodo semestre a quello analizzato. I cali sono stimati all'interno di una forbice del 9-30%.Impianti integrati
Dal 2013 per gli impianti integrati e per quelli a concentrazione è previsto un livello di incentivi dal 19 a 22 mln per il primo semestre secondo la tipologia di impianto, tra 26 e 30 ml nel secondo semestre, dal primo semestre 2014 da 32 a 37 mln, da 38 a 44 mln nel secondo semestre. Gli obiettivi di potenza sono pari a 50 MW nel primo semestre e 70 MW nel secondo semestre 2013, 90 MW nel primo e 110 MW nel secondo semestre 2014.tariffe per l'anno 2013 - da quest'anno le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata verrà riconosciuta una tariffa premio

I TEMPI DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
Il provvedimento avrebbe dovuto essere varato entro il 30 aprile, ma le divergenze tra i due ministri Romani e Prestigiacomo sui tempi di erogazione degli incentivi ha reso necessario un rinvio della firma. In pratica, la posizione del ministero dell'Ambiente prevedeva il pagamento dell'incentivo dopo 60 giorni dalla fine lavori e dall'attestazione autocertificata della capacità produttiva dell'impianto, indipendentemente dall'allacciamento. Una proposta, questa, che prendeva atto della difficoltà di obbligare il gestore di rete a rispettare i tempi massimi per l'allacciamento.
Il ministero dello Sviluppo economico legava invece l'incentivo al momento in cui il gestore di rete (Terna, Enel Distribuzione o gli altri gestori della rete locale) effettua l'allacciamento degli impianti alla rete elettrica. Questa posizione era condizionata dal timore di truffe che l'autocertificazione proposta dalla Prestigiacomo avrebbe consentito.
Il compromesso
Nel compromesso raggiunto viene previsto che l'erogazione dell'incentivo parte dal momento in cui l'impianto viene allacciato alla rete; qualora sia stato superato il tempo massimo fissato dall'Autorità per l'energia per la connessione, il proprietario dell'impianto che ha subito il ritardo riceverà un incentivo più basso (quello del mese successivo), ma avrà comunque diritto a un indennizzo per la differenza che ha perso per via del ritardo.
La delibera ARG/elt 51/11 dell'AEEG
Si terrebbe così conto della delibera ARG/elt 51/11 dell'AEEG che in materia di Tica (Testo integrato delle connessioni attive) ha stabilito regole rigorose per l'allacciamento e imposto sanzioni alle società responsabili dei ritardi nelle connessioni alla rete degli impianti. Il provvedimento dell'Authority ha fornito anche un'interpretazione autentica della definizione di “data di completamento della connessione” alla rete di un impianto fotovoltaico. Ha infatti chiarito che si tratta della “data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Ciò presuppone – si legge nella delibera - che il gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per definire, d'accordo con il richiedente, la data dell'attivazione. Tra le attività preliminari necessarie ai fini dell'attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l'invio al richiedente del regolamento d'esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente, l'installazione dei misuratori necessari”.
fonte: www.casaeclima.com
- EVENTI & MANIFESTAZIONI
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Eolica Mediterranea:
Nuova Fiera di Roma dal 14 al 16 settembre 2011.
PV Rome Mediterraneam 2011 (ZEROEMISSION ROME 2011):
Nuova Fiera di Roma dal 14 al 16 settembre 2011.
Fiera del Levante:
Fiera di Bari dal 10 al 18 settembre 2011.
Klimaenergy2010:
Fiera di Bolzano dal 22 al 24 settembre 2011.
11 Italian Energy Summit:
Milano dal 26 al 28 settembre 2011
Saie 2011:
Fiera di Bologna dal 05 al 08 ottobre 2011.
Ecomondo:
Fiera di Rimini dal 09 al 12 novembre 2011.
2011 Ener solar +:
Nuova Fiera di Milano dal 16 al 19 novembre 2011.
PV Tech 2011:
Nuova Fiera di Milano dal 16 al 19 novembre 2011.
- KYOTO
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PROTOCOLLO DI KYOTO
E' un accordo internazionale ed ha come oggetto l'obiettivo di intervenire sui cambiamenti climatici, per mezzo della riduzione dell'emissione dei gas che producono "effetto serra".
Si basa sul trattato United Nations Framework Convention on Climate Change (Unfccc), firmato nel 1992 a Rio de Janeiro al termine di un Summit sulla Terra.
Nel 1997, per rendere operativo il trattato è stato studiato ed approvato un "protocollo" durante la Conferenza di Kyoto in Giappone con il fine di stabilire tempi e procedure per realizzarne gli scopi:
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I Paesi più industrializzati (inseriti nel "AllegatoI) devono ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 (considerato quale "anno base" per il calcolo) nel periodo che va dal 2008 al 2012.
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I Paesi di cui all'Allegato I devono predisporre progetti di protezione di boschi, foreste, terreni agricoli che assorbano anidride carbonica (detti "carbon sink" ossia che immagazzinano CO2). Inoltre dovranno predisporre un sistema nazionale per la stima delle emissioni gassose e conseguentemente creare un sistema globale per compensarle. Se i paesi
di cui all'Allegato 1 aiutano i Paesi in via di sviluppo ad evitare emissioni inquinanti (es. esportando tecnologie pulite, etc) possono guadagnare "carbon credit"
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I Paesi più industrializzati, firmatari, saranno sanzionati se mancheranno di raggiungere gli obiettivi. Per i Paesi in via di sviluppo le regole sono più flessibili.
Il Protocollo è obbligatorio se sottoscritto e ratificato da almeno 55 Paesi. Nel 2005 da febbraio il Protocollo è attivo anche in Russia, e con questo ingresso il Protocollo è attivo ed obbligatorio.
Gli USA si sono ritirati dall'accordo nel 2001 (le loro emissioni sono pari a circa il 33,6% delle emissioni mondiali).
I gas serra oggetto dell'accordo sono:
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Anidiride carbonica (Biossido di carbonio - CO2)
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Metano (CH4)
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Ossido di azoto (N2O)
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Idrofluorocarburi (HFC)
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Perfluorocarburi (PFC)
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Esafluoro di zolfo (SF6) Mos.
Per il mondo scientifico questi gas sono CO2 equivalenti nella capacità di alterare il clima.
L'EUROPA
La Comunità Europea ha firmato il protocollo il 29 aprile 1998. Nel dicembre 2001, il Consiglio europeo di Laeken ha confermato che era volontà dell'Unione che il Protocollo di Kyoto entrasse in vigore prima del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg (26 agosto - 4 settembre 2002). Gli Stati aderenti alla Comunità Europea si sono impegnati a depositare i loro strumenti di ratifica contemporaneamente alla Comunità e, per quanto possibile, prima del 1° giugno 2002. Il 25 aprile 2002, con la decisione 2002/358/CE, la Comunità Europea approva il Protocollo di Kyoto e conseguente convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ed assume gli impegni che ne derivano.
In sintesi, gli Stati inclusi nell'allegato I della convenzione quadro si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990. L'allegato B del protocollo contiene gli impegni quantificati sottoscritti dagli Stati contraenti.
Gli Stati membri dell'Unione, nel periodo tra il 2008 e il 2012, devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8%.
Per il periodo anteriore al 2008, gli Stati contraenti si impegnano ad ottenere entro il 2005 concreti progressi nell'adempimento degli impegni assunti e a fornirne le prove.
Gli Stati contraenti possono utilizzare il 1995 come anno di riferimento per le emissioni di HFC, PFC e SF6.
Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di iniziative:
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rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell'efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, etc.);
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cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, coordinamento delle politiche nazionali per migliorarne l'efficacia attraverso meccanismi di cooperazione, quali i diritti di emissione, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito).
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